L’evoluzione normativa dagli anni 70’ ad oggi ed il Testo Unico Ambientale.
La tutela dell’ambiente ha lo scopo di prevenire la contaminazione dell’aria, dell’acqua e del terreno dovuta ad inquinamento, radiazioni o altri residui industriali e agricoli, di preservare l’integrità dei processi naturali minacciata dagli effetti dell’industrializzazione, dell’agricoltura, dello sviluppo commerciale e di altre attività dell’uomo, di proteggere le specie vegetali e animali, le località di interesse paesaggistico e di conservare altre risorse naturali.
La prima disciplina in materia di tutela ambientale (Acque) nell’ordinamento italiano risale alla legge 319/1976.
Altre leggi analoghe alla 319/76 cosiddette anche di settore sono state:
- L.319/76 (ACQUE)
- D.P.R. 915/82 (RIFIUTI);
- D.lgs.22/97(Disciplina sui rifiuti)
- D.P.R. 203/88 (ARIA)
Si è poi arrivati, dopo l’avvento degli anni 2000 ai:
- D.lgs.152/2006 T.U.A. (Testo unico ambientale)
- D.lgs. 205/2010 (Disposizioni /attuazione regolamento europeo inerente ai rifiuti)
- D.lgs. 116/2020 che ha apportato modifiche sostanziali al T.U.A. (Rifiuti-RENTRI)
Il Testo unico ambientale (D.lgs. 152/2006)
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 -“Norme in materia ambientale” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 – Supplemento Ordinario n. 96
L’art. 2 Comma 1 del presente Decreto cita “…omissis……ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”.
Il Testo Unico Ambientale è composto da sei parti ognuna di queste comprende Titoli e Capi:
Analizziamo la parte quarta del T.U.A. (Testo Unico Ambientale) che tratta argomenti che accomunano il professionista ed il comune cittadino, quindi più di interesse comune.
Cosa è un rifiuto?
L’articolo 183 c.1 del T.U.A. definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi. Questo è il concetto giuridico di RIFIUTO
I RIFIUTI URBANI: sono i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili.
I RIFIUTI SPECIALI SONO:
i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali;
i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali;
i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali;
i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio;
i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i veicoli fuori uso.
I RIFIUTI PERICOLOSI sono quei rifiuti che hanno caratteristiche di pericolo per esempio (esplosivo, altamente infiammabile, nocivo) e sono elencate nell’allegato I della Parte IV; i RIFIUTI NON PERICOLOSI sono invece quei rifiuti che non hanno determinate caratteristiche e che non sono presenti nello specifico allegato I.
La classificazione dei rifiuti.
Il D.lgs. 152/2006 tramite l’allegato D della Parte IV elenca e classifica i rifiuti riportando anche specifiche definizioni, dove vengono elencate l’individuazione dei rifiuti attraverso un codice univoco, chiamato CER, che individua quella specifica tipologia di rifiuto.
CER è l’acronimo di Catalogo Europeo del Rifiuto.
Quindi i diversi tipi di rifiuti vengono identificati specificatamente tramite questo codice di sei cifre. A titolo di esempio prendiamo come CER: (ABCDEF), le prime due cifre indicherebbero (AB) la classe di appartenenza del rifiuto, la terza e la quarta (CD) la sottoclasse e le ultime due (EF) identificherebbero il rifiuto vero e proprio.
I Principi
La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi: di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, (nel rispetto del principio di concorrenza) nonché del principio del “chi inquina paga”. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
Responsabilità della gestione dei rifiuti
Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente, ovvero mediante l’affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato.
Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali (articolo 212) e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o ad un centro di raccolta.
I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.
La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento.
Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:
- conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.
Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del D.lgs.152/2006, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.
RIEPILOGANDO…
…per i rifiuti urbani è Il Comune che provvede allo svolgimento delle attività di gestione necessarie attraverso aziende pubbliche o private, nelle modalità regolamentate dalle norme sui servizi pubblici locali e i costi sono sostenuti dai cittadini attraverso la TARI.
Per i rifiuti speciali il produttore del rifiuto ha l’onere e la responsabilità della corretta classificazione e gestione, avvalendosi di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi e i costi sono sostenuti dal Produttore del rifiuto.
Il trasporto dei rifiuti
Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
- nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell’istradamento;
- nome ed indirizzo del destinatario.
Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore: una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai seguenti casi:
– al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri;
– al trasporto di rifiuti speciali, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano le quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.
Relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.
Il D.lgs. 116/2020
Il D.lgs. 116/2020, in vigore dal 26 settembre 2020, ha portato modifiche sostanziali al Codice Ambientale (D.lgs. 152/06), in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.
Tale decreto recepisce le direttive europee su rifiuti (UE 2018/851) e su imballaggi e rifiuti di imballaggio (UE 2018/852) e fa parte del cosiddetto Pacchetto Economia Circolare, che include anche:
- D.lgs. 118/2020, riguardante rifiuti di pile, accumulatori e Raee;
- D.lgs. 119/2020, sui veicoli fuori uso;
- D.lgs. 121/2020 relativo alle discariche.
Ridefinizione dei rifiuti urbani
- Dal 1°Gennaio 2021, molti rifiuti che prima erano considerati “speciali” (quindi provenienti da particolari attività produttive) sono diventati rifiuti urbani.
- Nello specifico, vengono considerati rifiuti urbani quelli indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti anche da utenze non domestiche, quando sono “simili per natura e composizione ai rifiuti domestici ” indicati nell’allegato L –quater del D.lgs. 116/2020 prodotti dalle attività riportate nell’allegato L –quinquies del D.lgs. 116/2020
Tra le novità del decreto rifiuti, la trasmissione della quarta copia può ora essere sostituita dall’invio tramite PEC, a patto che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale e provveda successivamente all’invio al produttore. Viene ridotto l’obbligo di conservazione delle copie del formulario, che passa da 5 a 3 anni.
Per ogni dubbio, non esitate a contattarci agli indirizzi email che troverete al seguente link: https://www.direzionesicura.it/contatti-2/
Lo STAFF di direzionesicura