Nel mese di Settembre del 2021 abbiamo assistito ad un evento atteso da anni da tutto il personale tecnico che opera nel settore della prevenzione incendi: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei nuovi decreti antincendio, che seppur con i previsti tempi tecnici (circa un anno dalla data di pubblicazione), andranno ad abrogare il vecchio D.M. 10/03/1998.
Di seguito cercheremo di semplificare, a favore di chi si occupa di sicurezza sul lavoro ma che non lavora direttamente nel settore antincendio, quello che c’è da sapere in materia, rilasciando link, sempre accessibili ed aggiornati, che rimandano alla pagina ufficiale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o direttamente alla Gazzetta Ufficiale.
…COMINCIAMO…
Il D.M. 10/03/1998 è stato il testo sacro in materia antincendio per molti anni sino all’avvento del Testo Unico nel 2008. Da lì in poi, a seguito dell’art.46 del D.lgs. 81/2008, si è creato il bisogno di modificare ed implementare, anche grazie alla continua evoluzione tecnologica nel campo della ricerca, le misure di prevenzione incendi, ma cosa è stato fatto concretamente?
Sono state emanate nel corso degli anni molte regole e norme che rendevano complicato, ai progettisti del settore, il districarsi tra le varie direttive per ottenere dei livelli di sicurezza antincendio accettabili in fase di progettazione, creando spesso la necessità di deroghe ed analisi “volta per volta” dei casi al limite tra due o più norme.
Allora nel 2011, con l’emanazione del D.P.R. 151/2011, si è cercato di semplificare la disciplina dei procedimenti della prevenzione incendi nelle attività soggette ai controlli dei VVF, sino al raggiungimento del Nuovo Codice di Prevenzione Incendi, emanato con il D.M. 03/08/2015.
Il Codice di Prevenzione Incendi
Il Codice rappresenta la linea guida alla quale il professionista antincendio si deve attenere per poter progettare un’attività nel modo più autonomo possibile. Il codice infatti, detta un approccio di tipo prestazionale alla sicurezza antincendio, ovvero, per ogni singola attività, richiede un livello di prestazione che potrà essere raggiunto, e successivamente verificato, solo tramite l’applicazione di quanto stabilito dal codice stesso.
E’, in poche e povere parole, un’analisi del singolo caso specifico di interesse, tramite delle schede di attività fornite dal codice stesso, ovviamente in base al livello di prestazione richiesto (il vecchio livello di rischio).
Per le attività dichiarate a livello di prestazione 3, ex. rischio elevato, soggette a controlli, vi è un allegato ad hoc che le individua, l’allegato I del D.P.R. 151/2011 e per le quali sono previste delle schede RTV (Regole Tecniche Verticali).
Sostanzialmente l’approccio progettuale diventa più flessibile nel 2019 con il D.M. 12/4/2019 che modifica in parte il D.M. 03/08/2015 , ampliando il numero di attività soggette a controllo ed eliminando il doppio binario RTO/RTV, normando l’approccio progettuale e dividendolo tra attività soggette a controlli, a loro volta divise in attività con RTV e attività senza RTV, ed attività non soggette, nel modo che segue in figura:
Il codice di prevenzione incendi è sempre in aggiornamento, come tutta la normativa tecnica.
SETTEMBRE 2021
Siamo al punto centrale, la prossima abrogazione del D.M. 10/03/1998.
La nuova normativa è concepita su tre decreti diversi, ognuno che smantellerà parte del vecchio D.M., pubblicati in G.U. che entreranno in vigore dopo un anno dalla pubblicazione, vediamoli nel dettaglio:
Il Decreto Controlli
DECRETO 1° settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″.
Abroga, dall’entrata in vigore, l’articolo 3, comma 1 lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del D.M. 10/03/1998
Determina, anche i criteri per i controlli e le manutenzioni agli impianti e alle attrezzature antincendio.
Qui si riporta la circolare esplicativa emanata in data 06 Ottobre 2021:
Il Decreto GSA
DECRETO 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. .81”.
Abroga, dall’entrata in vigore, l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del D.M. 10/03/1998.
Tra le maggiori innovazioni, norma la figura del formatore antincendio che sarà soggetto a specifici corsi di formazione, se non in possesso di determinati requisiti di esperienza; inoltre delinea la necessità di uno specifico servizio di prevenzione e protezione per la sola parte antincendio.
Di seguito si riporta la circolare con i primi chiarimenti emanata in data 19 Ottobre 2021:
Il Decreto Minicodice
DECRETO 3 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Abroga interamente, dall’entrata in vigore, il D.M. 10/03/1998.
Delinea l’approccio alla valutazione del rischio incendio e alla progettazione della sicurezza antincendio.
Infine, anche per questo decreto, si riporta la circolare con i primi chiarimenti emanata in data 08 Novembre 2021:
IN CONCLUSIONE
Speriamo di essere stati quanto più chiari e sintetici possibile, chi si occupa della materia sa che sintetizzare quanto detto è molto complesso, ma il nostro lavoro è quello di rendere comprensibile la sicurezza a chi non “mastica” la materia. I più edotti ci scusino per le approssimazioni.
Adesso non ci resta che aspettare il mese di Ottobre del 2022 per l’entrata in vigore della nuova normativa antincendio.
Buona lettura a tutti!
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