Ogni lavoro ha i propri “ferri del mestiere” ed i D.P.I. dovrebbero essere la seconda pelle di ogni lavoratore. Spesso scomodi, larghi o stretti, a scapito della sensibilità nelle lavorazioni più delicate e di precisione, sono l’ultimo scudo che ci preserva dagli infortuni. Quando con la prevenzione non si abbattono i rischi di una determinata lavorazione, indossandoli correttamente non facciamo un favore a nessuno se non a noi stessi, preservando la nostra salute. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale è la #direzionesicura da seguire oltre che un obbligo, infatti il lavoratore deve utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione e segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi (art.78 T.U.) nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Secondo lo stesso articolo, i D.P.I. non devono mai essere modificati.
I REQUISITI DEI D.P.I.
I requisiti che devono rispettare i D.P.I. sono sanciti dall’articolo 76 del Testo Unico.
Essi devono: essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; poter essere adattati all’utilizzatore secondo le proprie necessità.
In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
CATEGORIE DI D.P.I.
I Dispositivi di Protezione Individuale si suddividono in tre categorie:
I DPI di I categoria sono destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità ed il cui effetto non causa lesioni irreversibili;
I DPI di II categoria sono utili a proteggere dai rischi medi e che non rientrano né alla I né alla III Categoria;
I DPI di III categoria salvaguardano da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente.
…….E ancora molto altro……
Ci sarebbero pagine di indicazioni e norme da scrivere ma a noi basta far passare il messaggio che si DEVONO usare i D.P.I. non tanto perché obbligo lavorativo, quanto obbligo verso se stessi e chi ci lavora intorno.