...perchè la sicurezza è cosa di tutti...

Categoria: I Documenti della Sicurezza

L’evoluzione normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in Italia

Vi siete mai chiesti da quanto tempo esiste la normativa inerente alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in Italia?

Le prime normative risalgono agli anni ’50 con i DPR 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” e DPR 303/56 “Norme generali per l’igiene sul lavoro”.

La Prevenzione era basata su direttive per:

  • per ogni pericolo una misura di prevenzione;
  • difficoltà ad adeguarsi al progresso tecnologico;
  • logica ‘oggettiva’ della sicurezza, basata solo sui requisiti tecnici di macchine, impianti, edifici;
  • scarsa valorizzazione degli aspetti organizzativi e gestionali;
  • accentramento di tutti gli obblighi di prevenzione sul datore di lavoro, senza prevedere uno staff a suo sostegno.

Si ricorda inoltre lo Statuto dei Lavoratori ( Legge 300/70) con le “norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale, dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e sul collocamento”, dove all’articolo 9 si indicava che “i lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro integrità fisica”.

Si ricorda poi della Riforma Sanitaria (Legge 833/78), dell’Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (Unità Sanitarie Locali, Attività di prevenzione, Organizzazione dei servizi di prevenzione, Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni, …) e della successiva normativa di derivazione comunitaria, ad esempio:

  • D.Lgs. 277/91: Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione a piombo, amianto, rumore;
  • D.Lgs. 626/94: Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
  • D.Lgs. 459/96: Caratteristiche di sicurezza delle macchine;
  • D.Lgs. 494/96: Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
  • D.Lgs. 230/95 e D.Lgs. 257/01: Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.
Fonte:pixabay

E’ doveroso approfondire alcune peculiarità del D.Lgs. 626/94 e delle nuove direttive CEE, che hanno introdotto:

  • Prevenzione basata su procedure (valutazione dei rischi e programmazione delle misure di tutela);
  • Valorizzazione della prevenzione soggettiva, basata sulla responsabilizzazione personale dei soggetti coinvolti (datore di lavoro, lavoratore);
  • Organizzazione del sistema di sicurezza basato su più soggetti aziendali (RSPP, RLS, Addetti alle misure di emergenza, coordinatori per la progettazione ed esecuzione lavori edili, …);
  • Gestione della sicurezza aziendale come parte integrante del sistema produttivo;
  • Riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal rapporto uomo-macchine/ambiente/sostanze pericolose.

Ma come si è arrivati alla cosiddetta “bibbia” dei Datori di lavoro e consulenti sulla sicurezza ovvero al Decreto Legislativo 81/2008 e perché ?

Incidente Thyssen Krupp di Torino Fonte Web

Sicuramente in relazione e alle attività di monitoraggio sull’applicazione del decreto 626/94 e anche dopo il gravissimo incidente alla ThyssenKrupp di Torino fra il 5 e il 6 dicembre 2007.

Il 9 aprile del 2008 in attuazione dell’articolo 1 della legge del 3 agosto 2007 è stato pubblicato il il cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza.

Il testo unico ha accorpato tutte le normative precedenti in termini di sicurezza sul lavoro e indica ciò che è necessario fare per essere in regola dal punto di vista della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute fisica e mentale negli ambienti di lavoro.

Il testo contiene anche le indicazioni riguardo alla valutazione dei rischi sanitari, il primo soccorso e antincendio e si rivolge ai datori di lavoro e lavoratori, concentrandosi su responsabilità, prassi e comportamenti da adottare.

Il testo riguarda tutte le aziende in cui sia presente almeno un lavoratore dipendente o un soggetto equiparato, quindi tutte le imprese con lavoratori subordinati, le società senza dipendenti ma con un socio che lavora in azienda e le imprese familiari.

Il Testo Unico sulla Sicurezza fa riferimento anche ad altre norme, come l’articolo 2050 del codice civile, che parla della responsabilità per l’esercizio delle attività pericolose, o dell’articolo 2087, che impone all’imprenditore di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Il Decreto legislativo n. 81 è formato da 13 Titoli

Fonte: D.lgs. 81/2008

Il decreto legislativo 81/08 prevede diversi adempimenti obbligatori, come redigere il documento di valutazione dei rischi, formare e nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendali, formare i lavoratori al primo soccorso e prevenzione incendi e designare un medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria.

Molte novità introdotte con il decreto legislativo 81/2008 riguardano il campo di applicazione e le tipologie di lavoratore:

  • “Lavoratore subordinato con o senza retribuzione;
  • Soggetto che svolge un’attività nell’ambito dell’organizzazione del DdL;
  • Socio lavoratore di società o cooperative anche di fatto che presti la propria opera per conto dell’ente stesso;
  • Associato in partecipazione il cui apporto consiste in prestazioni d’opera nell’ambito della organizzazione stessa;
  • Beneficiario di tirocini formativi e di orientamento professionale o di alternanza studio-lavoro;
  • Studente di ogni ordine e grado o il partecipante a corsi di formazione ove si faccia uso di laboratori, agenti chimici, fisici o biologici e attrezzature in genere compreso i VDT;
  • Volontari delle varie associazioni compresi quelli dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile;
  • Lavoratori socialmente utili;
  • Lavoratori autonomi (si applicano solo gli art. 21 e 26);
  • Componenti dell’impresa familiare (si applica l’articolo 21)”.

Altre novità riguardano il regolamento per le attribuzioni dei poteri, dei doveri e delle responsabilità all’interno di strutture complesse, con la specifica descrizione delle figure della sicurezza e la possibilità del datore di attuare la “delega di funzioni”.

La normativa è in costante aggiornamento e per fortuna è molto dinamica. Può risultare difficile stare al passo con le novità ma questo fa parte del nostro lavoro. Non bisogna mai dare nulla per scontato ed è necessario aggiornarsi in continuazione, in primis per poter essere in linea con il mondo del lavoro che, per fortuna, si evolve anche in termini di sicurezza ed in secondo luogo, perché aggiornarsi è un obbligo se si vuole operare in questo ambito.

Le Procedure

Articolo in evidenza

In una organizzazione aziendale è bene avere sempre, oltre ad uno staff che ha ben chiari i compiti e gli obblighi da assolvere, delle direttive standardizzate per ogni singola mansione svolta.

Queste direttive, che possono essere elaborate dal Datore di lavoro o dal Dirigente (coadiuvati dal Preposto della specifica mansione), danno origine alle cosiddette procedure operative.

immagine dal web

Quindi una procedura non è altro che una raccolta di successioni logiche e consequenziali di atti tecnico-operativi di una determinata articolazione di lavoro, che si può anche definire come “protocollo”, per lo svolgimento di una data operazione.

Lo scopo delle procedure è quello di rendere lo svolgimento di una particolare attività lavorativa il più sistematico e logico possibile, tenuto conto anche della verificabilità delle azioni svolte, in modo particolare per le attività più complesse e per quelle lavorazioni che richiedono una maggiore attenzione ai dettagli.

All’interno delle procedure, oltre a trovare descritto chi deve fare cosa, vengono anche indicati i possibili pericoli a cui si può essere esposti e le relative prescrizioni, dpi e/o dpc da utilizzare.

Inoltre, dopo la redazione della procedura, è previsto un iter di approvazione e di verifica dell’applicabilità del contenuto; una volta superati i vari step di verifica, la procedura viene approvata e “standardizzata” per quel ciclo specifico di riferimento.

immagine dal web

Gli elementi fondamentali che compongono una procedura sono:

  • Titolo;
  • Scopo e applicabilità del documento;
  • Simboli, termini e definizioni;
  • Contesto applicativo;
  • Modalità di esecuzione (dove vengono descritte anche le misure di sicurezza);
  • Allegati (a supporto della lavorazione).

Insomma, con delle buone procedure non si lascia nulla al caso.

Più i processi vengono standardizzati e più si tende ad avere le idee chiare di cosa si fa ed è provato infatti, che “addestrandosi” quotidianamente alla procedura, si abbattono notevolmente i rischi di infortunio.

Cari datori di lavoro, prestate attenzione alle procedure cercando di concepirle come ausilio e strumento indispensabile al ciclo produttivo, e non come un obbligo dettato dall’avvento del terzo millennio.

Lo Staff di direzionesicura

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Il D.U.V.R.I.

Articolo in evidenza

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali è un documento che spesso viene sottovalutato e che invece riveste un ruolo chiave nell’organizzazione della sicurezza intorno ad una determinata lavorazione. Vediamo molto sinteticamente di cosa si tratta.

Frontespizio di un d.u.v.r.i.
Frontespizio di un d.u.v.r.i.

Cosa sono i rischi da interferenze

In ambito aziendale e nella disciplina della sicurezza sul lavoro i rischi derivanti da interferenze sono quei rischi che potrebbero verificarsi quando due o più realtà, che svolgono differenti prestazioni o opere, si trovano a svolgere la propria attività lavorativa nella stesso luogo di lavoro (contestualmente o meno).

L’importanza del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Chiarito cosa sono i rischi da interferenze l ’articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro committente redige il D.U.V.R.I. (e NON le imprese o lavoratori autonomi affidatari del contratto d’appalto) in quanto il D.L. committente ha la disponibilità giuridica del luogo dove si svolgerà l’appalto e di conseguenza l’obbligo di valutare i rischi presenti e redigere il documento con lo scopo di abbatterli o ridurli al minimo.

Quando non è obbligatorio il D.U.V.R.I.

I soli casi in cui il DUVRI non va prodotto, come stabilito dal comma 3 bis dell’art. 26 del D.lgs. 81/08 sono i seguenti:

1. ai servizi di natura intellettuale;

2. alle mere forniture di materiali o attrezzature;

3. ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini/giorno*, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto.

*Per uomini/giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture.

Prestate attenzione quando valutate i rischi da interferenze perché come detto e ridetto, un’attenta e accurata valutazione è la #direzionesicura per iniziare come si deve un appalto.

Lo Staff di direzionesicura

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