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Categoria: Le Figure della Sicurezza

Il Servizio di Prevenzione e Protezione

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Oggi vediamo quali compiti gli sono affidati e come è composto il Servizio di Prevenzione e Protezione.

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L’articolo 31 del D.lgs. 81/2008 tratta il Servizio di Prevenzione e Protezione dove, nello specifico, il datore di lavoro organizza il servizio all’interno della azienda o della unità produttiva o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro.

Chi ne fa parte?

Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali contenute all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico. Nell’ipotesi  di  utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti   che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32 del D.lgs. 81/2008 che tratteremo più avanti. Se il datore di lavoro ricorre a persone o servizi esterni non è comunque esonerato dalla propria responsabilità in materia.

Quando è obbligatorio

L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

  • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230, e successive modificazioni;
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Nei summenzionati casi il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

Nei casi di aziende con più unità produttive nonché’ nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.

I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

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I requisiti del personale

L’articolo 32 del D.lgs.81/2008 contiene i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni i quali devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per lo svolgimento delle funzioni da parte degli addetti al servizio, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1 del D.lgs. 81/2008, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio indicato al comma 2 dell’articolo 32, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’Accordo di cui al comma 2.

I corsi di formazione di cui al comma 2 dell’articolo 32,sono organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste, ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2 dell’articolo 32 del D.lgs.81/2008, primo periodo.

Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal decreto legislativo 81/2008, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e l’aggiornamento corrispondenti erogati. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 81/2008, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’Accordo Stato-Regioni cui fa riferimento il comma 2 dell’articolo 32 D.lgs. 81/2008.

 Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

  • il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
  • il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

 In assenza del personale summenzionato, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. Comunque sia  il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

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E’ opportuno specificare che il Responsabile del servizio prevenzione e protezione coordina addetti ed attrezzature del servizio e dunque i vari compiti che deve svolgere, i quali sono contenuti nell’articolo 33.

I compiti

Vediamo dettagliatamente  i compiti affidati al servizio di prevenzione e protezione, dai rischi professionali il quale provvede:

  • all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2 del D.lgs.81/2008, e i sistemi di controllo di tali misure;
  • ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del D.lgs. 81/2008.

 I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

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Medico competente e sorveglianza sanitaria

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Chi è il medico competente?

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Il Testo unico in materia di salute e sicurezza indica titoli e requisiti che deve possedere il medico competente attraverso l’articolo 38. I medici per poter svolgere le funzioni da medico competente devono necessariamente possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

  • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  • autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  • specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
  • con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

E’ opportuno specificare che i medici in possesso di specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, sono inoltre tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari tranne per quei medici che alla data del 9 aprile 2008 svolgano l’attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni antecedenti al 9 aprile 2008.

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti summenzionati sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). Il medico competente svolge la propria mansione in qualità di:

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

Attenzione però, perché il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

Il datore di lavoro inoltre, assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.  Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

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Chiarito chi è il medico competente e quali sono i requisiti che deve avere per svolgere tale mansione vediamo adesso in cosa consiste la sorveglianza sanitaria.

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva che vedremo più avanti o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:

  • visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase pre-assuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3. Del D.lgs. 81/2008.

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Le visite mediche summenzionate non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio, ritenuti necessari dal medico competente.

Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) dell’articolo 41 del D.lgs. 81/2008 sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ALLEGATO 3A del D.lgs.81/2008 e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53 del medesimo D.lgs.

 Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

Per tutti i giudizi relativi alla mansione, il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto, dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea dovrà precisare i limiti temporali di validità. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase pre-assuntiva è ammesso ricorso, all’organo di vigilanza territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio il quale dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Il Medico competente è una delle figure chiave dell’organizzazione, un cardine anche nella valutazione dei rischi e nella stesura del D.V.R.

La sorveglianza sanitaria, allo stesso modo, è uno strumento a favore del lavoratore e a salvaguardia della tutela della salute dello stesso.

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Chi è l’R.L.S.

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Oggi vedremo chi è e cosa fa una delle figure più importanti della Sicurezza Aziendale, ovvero il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Anello di congiunzione tra lavoratori e datore di lavoro, collaboratore prezioso del Rspp, il RLS viene menzionato in diversi articoli del D.L. 81/2008 tra cui gli art. 37, 47, 48, 49 e 50. Analizzando quindi gli articoli appena citati, vedremo come il legislatore norma questa importante figura partendo dal tipo di formazione che dovrà ricevere agli obblighi ed i compiti che dovrà svolgere all’interno della organizzazione aziendale.

La Formazione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

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Si precisa inoltre che la durata minima dei corsi è di 32 ore (di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate) con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

I Compiti

Vediamo adesso quali sono i compiti del RLS individuati dall’articolo 50 del D.lgs. 81/2008:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;

h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di norma sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Inoltre chi svolge la funzione di RLS non può svolgere quella di RSPP o ASPP come previsto dalla normativa vigente.

Come è istituito?

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale, aziendale o di sito produttivo. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Il numero, le modalità di designazione o di elezione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. L’elezione avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata nell’ambito della settimana europea per la sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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Quanti devono essere in azienda?

Il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. Qualora non si proceda alle elezioni, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti per lavoratori per la sicurezza territoriale o di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il RLS territoriale

A similitudine del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione e 8 ore di aggiornamento annuale, inoltre l’esercizio delle funzioni è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.

Il RLS di sito produttivo

I RRLLSS di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:

a) i porti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della Legge 28 gennaio 1994, n. 84(N) , sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) centri intermodali di trasporto di cui alla Direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;

c) impianti siderurgici;

d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;

e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.

Nei contesti specifici sopra citati il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato tra gli RRLLSS delle aziende operanti nel sito stesso.

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Il Responsabile Rischio Amianto

Oggi ci troviamo a trattare un argomento ancora purtroppo di attualità, ovvero la presenza di manufatti contenenti amianto (MCA).

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Cosa è l’amianto?

Facciamo una piccola premessa inerente l’amianto, materiale estremamente duttile utilizzato in moltissimi settori durante l’era industriale, che sconvolse totalmente il settore, in quanto incombustibile, resiste alla corrosione ed ottimo isolante con un costo estremamente basso.

L’amianto è dunque un minerale dalla struttura microcristallina composto da silicato di magnesio, calcio e ferro che veniva estratto dalle cave, la sua composizione vista al microscopio è in materia fibrosa. Il materiale, che si presenta sotto forma di fibre, può essere anche unito al cemento per creare una matrice cementizia, usata come copertura da utilizzare nell’edilizia. La forma più pericolosa è quella friabile utilizzata come isolante di controsoffitti e pareti.

I primi studi…

I Medici nei primi del Novecento cominciarono a notare che i lavoratori delle cave di amianto morivano di affezioni respiratorie. Iniziò così uno studio che diede evidenza che i piccoli cristalli aghiformi di molte varietà di amianto potevano penetrare in profondità nei polmoni e rimanerci, causando e manifestando la malattia anche decenni più tardi.

Le malattie causate dall’amianto sono: Asbestosi, Tumore polmonare e Mesotelioma. In considerazione dunque dell’evidenza della sua pericolosità, l’amianto è stato considerato un agente cancerogeno e per questo con il Decreto Legge n° 257 del 1992 in Italia ne è stata vietata la produzione e l’installazione.

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Gli obblighi del Datore di Lavoro sui MCA

In Italia, anche se i riferimenti normativi risalgono al 1992, ancora è purtroppo presente una cospicua percentuale di fabbricati (coperture) e manufatti contenti amianto.

Qualora un Datore di Lavoro, nella propria azienda, dopo aver effettuato la valutazione del rischio tramite ditte specializzate e avere chiaro la tipologia di MCA presente (se compatto o friabile con le relative prescrizioni rilasciate dalla ditta specializzata), dovrà nominare di un Responsabile Rischio Amianto – RRA.

La nomina del RRA è obbligatoria da parte del DdL qualora si riscontri presenza di MCA in un immobile, ed è disciplinata dal D.M. 6 settembre 1994 al punto 4 “Programma di controllo dei materiali in amianto in sede”.

Il Datore di lavoro una volta nominato il RRA dovrà provvedere a:

  • Redigere un piano di controllo e manutenzione per tutte le attività in cui sono coinvolti potenzialmente i MCA;
  • Informare i lavoratori che occupano quei locali della situazione rilevata;
  • Monitorare i MCA rilevati e quelli soggetti a frequenti manutenzioni;
  • Verificare periodicamente lo stato di conservazione dei MCA e effettuare monitoraggi ambientali e dell’aria all’interno dei locali.
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Cosa fa un RRA?

Il RRA, come indicato dalla normativa, deve coordinare le attività di manutenzione che possono riguardare i MCA e dare supporto al Datore di Lavoro sulle attività che rimangano in capo a quest’ultimo, ovvero:

  • Segnalazione dei materiali;
  • Informative;
  • Censimenti.

La normativa

I riferimenti normativi sono i seguenti:

  • Legge 27 marzo 1992 n.257;
  • D.M. 6 settembre 1994;
  • D.lgs. 17 marzo 1995 n.114
  • Legge 9 dicembre 1998 n.426
  • D.M. 20 agosto 1999 integrazione alla legge 27 marzo 1992 inerente gli interventi di bonifica;
  • D.M. 25 ottobre 1999 n.471;
  • D.M. 18 settembre 2001 n.468;
  • Legge n.179 2002;
  • Legge 13 gennaio n.36;
  • D.M. 18 marzo 2003 n.101;
  • Decreto 29 luglio 2004 n.248;
  • D.M. 3 agosto 2005;
  • D.lgs n.257 del 25 luglio 2006;
  • D.lgs. 9 aprile 2008.

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