Oggi ci troviamo a trattare un argomento ancora purtroppo di attualità, ovvero la presenza di manufatti contenenti amianto (MCA).
Cosa è l’amianto?
Facciamo una piccola premessa inerente l’amianto, materiale estremamente duttile utilizzato in moltissimi settori durante l’era industriale, che sconvolse totalmente il settore, in quanto incombustibile, resiste alla corrosione ed ottimo isolante con un costo estremamente basso.
L’amianto è dunque un minerale dalla struttura microcristallina composto da silicato di magnesio, calcio e ferro che veniva estratto dalle cave, la sua composizione vista al microscopio è in materia fibrosa. Il materiale, che si presenta sotto forma di fibre, può essere anche unito al cemento per creare una matrice cementizia, usata come copertura da utilizzare nell’edilizia. La forma più pericolosa è quella friabile utilizzata come isolante di controsoffitti e pareti.
I primi studi…
I Medici nei primi del Novecento cominciarono a notare che i lavoratori delle cave di amianto morivano di affezioni respiratorie. Iniziò così uno studio che diede evidenza che i piccoli cristalli aghiformi di molte varietà di amianto potevano penetrare in profondità nei polmoni e rimanerci, causando e manifestando la malattia anche decenni più tardi.
Le malattie causate dall’amianto sono: Asbestosi, Tumore polmonare e Mesotelioma. In considerazione dunque dell’evidenza della sua pericolosità, l’amianto è stato considerato un agente cancerogeno e per questo con il Decreto Legge n° 257 del 1992 in Italia ne è stata vietata la produzione e l’installazione.
Gli obblighi del Datore di Lavoro sui MCA
In Italia, anche se i riferimenti normativi risalgono al 1992, ancora è purtroppo presente una cospicua percentuale di fabbricati (coperture) e manufatti contenti amianto.
Qualora un Datore di Lavoro, nella propria azienda, dopo aver effettuato la valutazione del rischio tramite ditte specializzate e avere chiaro la tipologia di MCA presente (se compatto o friabile con le relative prescrizioni rilasciate dalla ditta specializzata), dovrà nominare di un Responsabile Rischio Amianto – RRA.
La nomina del RRA è obbligatoria da parte del DdL qualora si riscontri presenza di MCA in un immobile, ed è disciplinata dal D.M. 6 settembre 1994 al punto 4 “Programma di controllo dei materiali in amianto in sede”.
Il Datore di lavoro una volta nominato il RRA dovrà provvedere a:
- Redigere un piano di controllo e manutenzione per tutte le attività in cui sono coinvolti potenzialmente i MCA;
- Informare i lavoratori che occupano quei locali della situazione rilevata;
- Monitorare i MCA rilevati e quelli soggetti a frequenti manutenzioni;
- Verificare periodicamente lo stato di conservazione dei MCA e effettuare monitoraggi ambientali e dell’aria all’interno dei locali.
Cosa fa un RRA?
Il RRA, come indicato dalla normativa, deve coordinare le attività di manutenzione che possono riguardare i MCA e dare supporto al Datore di Lavoro sulle attività che rimangano in capo a quest’ultimo, ovvero:
- Segnalazione dei materiali;
- Informative;
- Censimenti.
La normativa
I riferimenti normativi sono i seguenti:
- Legge 27 marzo 1992 n.257;
- D.M. 6 settembre 1994;
- D.lgs. 17 marzo 1995 n.114
- Legge 9 dicembre 1998 n.426
- D.M. 20 agosto 1999 integrazione alla legge 27 marzo 1992 inerente gli interventi di bonifica;
- D.M. 25 ottobre 1999 n.471;
- D.M. 18 settembre 2001 n.468;
- Legge n.179 2002;
- Legge 13 gennaio n.36;
- D.M. 18 marzo 2003 n.101;
- Decreto 29 luglio 2004 n.248;
- D.M. 3 agosto 2005;
- D.lgs n.257 del 25 luglio 2006;
- D.lgs. 9 aprile 2008.
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