Chi è il medico competente?
Il Testo unico in materia di salute e sicurezza indica titoli e requisiti che deve possedere il medico competente attraverso l’articolo 38. I medici per poter svolgere le funzioni da medico competente devono necessariamente possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
- con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
E’ opportuno specificare che i medici in possesso di specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, sono inoltre tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari tranne per quei medici che alla data del 9 aprile 2008 svolgano l’attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni antecedenti al 9 aprile 2008.
Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti summenzionati sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). Il medico competente svolge la propria mansione in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
Attenzione però, perché il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
Il datore di lavoro inoltre, assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
Chiarito chi è il medico competente e quali sono i requisiti che deve avere per svolgere tale mansione vediamo adesso in cosa consiste la sorveglianza sanitaria.
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva che vedremo più avanti o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
La sorveglianza sanitaria comprende:
- visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase pre-assuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3. Del D.lgs. 81/2008.
Le visite mediche summenzionate non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio, ritenuti necessari dal medico competente.
Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) dell’articolo 41 del D.lgs. 81/2008 sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ALLEGATO 3A del D.lgs.81/2008 e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53 del medesimo D.lgs.
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Per tutti i giudizi relativi alla mansione, il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto, dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea dovrà precisare i limiti temporali di validità. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase pre-assuntiva è ammesso ricorso, all’organo di vigilanza territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio il quale dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Il Medico competente è una delle figure chiave dell’organizzazione, un cardine anche nella valutazione dei rischi e nella stesura del D.V.R.
La sorveglianza sanitaria, allo stesso modo, è uno strumento a favore del lavoratore e a salvaguardia della tutela della salute dello stesso.
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