La valutazione di tutti i rischi è uno dei due obblighi non delegabili dal datore di lavoro, come sancito dall’articolo 17 del Testo Unico, allo stesso tempo “rischio” è una parola che si ripete quasi mille volte all’interno del D.Lgs. 81|08, diventando un cardine di questa materia che si basa appunto sull’obbiettivo di abbattere i rischi connessi ai processi lavorativi…quindi vediamo cos’è il rischio e cosa sono il pericolo ed il danno.
Il rischio
Il rischio nel nostro campo è definito come la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di un danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure la loro combinazione (art.2 lettera s, D.Lgs. 81/08)
Quindi cos’è il rischio?
E’ la probabilità che accada un certo evento capace di causare danni alle persone. Il concetto di rischio è legato all’esistenza di una fonte di pericolo e alla possibilità che si trasformi in un danno per qualcuno.
Risulta chiaro che non esiste rischio se non abbiamo pericolo…
Il pericolo
Questa volta alla lettera r del solito art.2 del T.U. troviamo che il pericolo è definito come la proprietà intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare un danno.
In soldoni, il Pericolo è la capacità non legata a fattori esterni, che una determinata situazione, un determinato luogo o un determinato strumento o oggetto ha di causare un danno alle persone.
E il danno?
Il danno è definito come una lesione fisica o un danno alla salute (UNI ENI ISO 12100) o qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi di un evento (UNI 11230).
Capire come approcciarsi alla valutazione dei rischi è fondamentale in questo campo…un’ottima valutazione è un buon inizio ed è sicuramente la #direzionesicura da seguire.
Lo Staff di direzionesicura
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