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Il Servizio di Prevenzione e Protezione

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Oggi vediamo quali compiti gli sono affidati e come è composto il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Fonte : pixabay.com

L’articolo 31 del D.lgs. 81/2008 tratta il Servizio di Prevenzione e Protezione dove, nello specifico, il datore di lavoro organizza il servizio all’interno della azienda o della unità produttiva o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro.

Chi ne fa parte?

Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali contenute all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico. Nell’ipotesi  di  utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti   che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32 del D.lgs. 81/2008 che tratteremo più avanti. Se il datore di lavoro ricorre a persone o servizi esterni non è comunque esonerato dalla propria responsabilità in materia.

Quando è obbligatorio

L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

  • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230, e successive modificazioni;
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Nei summenzionati casi il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

Nei casi di aziende con più unità produttive nonché’ nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.

I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Fonte : pixabay.com

I requisiti del personale

L’articolo 32 del D.lgs.81/2008 contiene i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni i quali devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per lo svolgimento delle funzioni da parte degli addetti al servizio, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1 del D.lgs. 81/2008, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio indicato al comma 2 dell’articolo 32, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’Accordo di cui al comma 2.

I corsi di formazione di cui al comma 2 dell’articolo 32,sono organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste, ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2 dell’articolo 32 del D.lgs.81/2008, primo periodo.

Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal decreto legislativo 81/2008, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e l’aggiornamento corrispondenti erogati. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 81/2008, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’Accordo Stato-Regioni cui fa riferimento il comma 2 dell’articolo 32 D.lgs. 81/2008.

 Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

  • il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
  • il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

 In assenza del personale summenzionato, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. Comunque sia  il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Fonte : pixabay.com

E’ opportuno specificare che il Responsabile del servizio prevenzione e protezione coordina addetti ed attrezzature del servizio e dunque i vari compiti che deve svolgere, i quali sono contenuti nell’articolo 33.

I compiti

Vediamo dettagliatamente  i compiti affidati al servizio di prevenzione e protezione, dai rischi professionali il quale provvede:

  • all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2 del D.lgs.81/2008, e i sistemi di controllo di tali misure;
  • ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del D.lgs. 81/2008.

 I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

Lo Staff di direzionesicura

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Il Burnout

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Il termine inglese “burnout” può essere tradotto letteralmente in “bruciato”, “fuso” ed indica una condizione d’esaurimento emotivo derivante dallo stress dovuto alle condizioni di lavoro e a fattori della sfera personale ed ambientali.

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Dove nasce il burnout?

Il fenomeno fu studiato per la prima volta negli Usa da Herbert Freudenberger che nel 1974 pubblica il primo articolo sull’argomento (“Staff
burnout” in: Journal of Social Issues) in cui denomina burnout un quadro sintomatologico individuato in operatori di servizi sanitari (infermieri e
medici) particolarmente esposti allo stress conseguente al rapporto diretto e continuativo con un’utenza disagiata.

Successivamente C. Maslach (1976) descrive il burnout come malattia
professionale specifica degli operatori dell’aiuto (personale ospedaliero,
assistenti sociali, insegnanti), che colpisce soprattutto quelli più motivati e
con aspettative maggiori riguardo al lavoro.

In anni più recenti, sono state molte le conseguenze attribuite al fenomeno:

  • reazioni d’esaurimento emotivo a carichi di lavoro percepiti come eccessivi;
  • perdita di interesse per le persone con cui si lavora in risposta allo stress lavorativo;
  • disaffezione al proprio lavoro caratterizzato da delusione, insofferenza, intolleranza, sensazione di fallimento, perdita di interesse e di entusiasmo.

Può colpire chiunque!

Occorre però precisare che il burnout non colpisce solo le persone impegnate in professioni socio sanitarie, tutte le attività lavorative implicano contatti interpersonali e quindi un certo livello di tensione.

Cosa succede a livello comportamentale?

L’individuo affetto da burnout svilupperà una o più reazioni comportamentali come quelle di seguito descritte:

  • Profonda sensazione di stanchezza sia fisica che emotiva
  • Atteggiamento distaccato e apatico nei rapporti interpersonali
  • Forte sentimento di frustrazione per mancata realizzazione delle
    proprie aspettative
  • Anedonia

a livello organizzativo invece…

  • Aumento dell’assenteismo
  • Aumento del turnover
  • Calo della performance
  • Calo della qualità del servizio
  • Calo della soddisfazione lavorativa

In sintesi…

Che siate esposti al pubblico o meno, che lavoriate nel sociale, in ambito sanitario o qualunque lavoro voi facciate, ricordate che l’eccessiva percezione dei carichi lavorativi, la sensazione di essere in perenne ritardo o non soddisfatti di come si lavori, a lungo fa molto male…bisogna parlare con chi ci sta intorno e far si che il lavoro resti il mezzo per condurre una vita serena e non l’unica ragione di vita come la società attuale ci sta portando a credere.

Lo Staff di direzionesicura

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Isolamento o quarantena?

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In questo particolare momento storico, lo staff di direzionesicura, vuole contribuire nell’approfondire e diffondere le indicazioni della circolare ministeriale n.32850 del 12/10/2020 del Ministero della Salute, ed in particolare sulla differenza tra ISOLAMENTO e QUARANTENA.

fonte web

Vediamo subito le definizioni:

ISOLAMENTO: Consiste nel separare le persone, con documentata infezione da SARS-CoV-2, dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione.

QUARANTENA: Consiste alla restrizione dei movimenti di persone sane, per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.(Può essere disposta solamente dall’ASL)

All’interno della circolare ministeriale sono anche state rivalutate le indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena. Nello specifico è stato precisato che:

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo), accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine (che non si negativizzano dopo 21 gg.)

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

  • un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;
    • oppure
  • un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test negativo, antigenico o molecolare, effettuato il decimo giorno.

Seguendo quindi le indicazioni della circolare ministeriale del Ministero della Salute n.32850 del 12-10-2020 possiamo sintetizzare che:

fonte web

Se sono un CONTATTO del CONTATTO (ho avuto un contatto stretto con una persona che ha avuto contatto stretto con un positivo) non dovrò fare nulla a meno che la persona con cui ho avuto contatto non diventi, durante la sua quarantena, un positivo.

Se resto un CONTATTO ASINTOMATICO faccio la quarantena per 14 giorni. Se voglio uscire prima posso fare un tampone dal 10 giorno in poi (ho quindi dato il tempo all’eventuale contagio di palesarsi). Se ho un regolare contatto con persone a rischio, faccio sempre e comunque un tampone a fine quarantena.

Se invece divento un CONTATTO SINTOMATICO?

Faccio un tampone che, se negativo, mi rende libero (fermo restando la guarigione dai sintomi per ridurre la trasmissione anche di altre malattie, in quanto non esiste solo il Covid!)

Se il tampone è positivo, non sono più un “CONTATTO” ma divento un CASO.

Se resto un CASO ASINTOMATICO, rientro in comunità dopo un tampone negativo fatto dopo almeno 10 giorni di isolamento.

Se divento un CASO SINTOMATICO, rientro in comunità dopo un tampone negativo, fatto dopo almeno 10 giorni di isolamento ed almeno 3 giorni senza sintomi (tali 3 giorni possono essere inclusi nei 10 oppure successivi: la cosa può variare da caso a caso in base a quando si guarisca dai sintomi).

Se permango un CASO POSITIVO DI LUNGO TERMINE (ovvero uno di quei casi che pur guarendo da tutti i sintomi ad eccezione per alterazioni di gusto e olfatto che spesso persistono per molte settimane continuino ad avere tampone positivo), rientro in comunità dopo 21 giorni di isolamento, laddove autorizzato dalle autorità sanitarie in relazione al caso specifico: alcuni casi, come ad esempio gli immunodepressi, possono infatti restare molto contagiosi in modo prolungato e non saranno autorizzati.

fonte web

Alla fine di tutte queste definizioni avrete mal di testa e di conseguenza sentirete un brivido lungo la schiena per la paura di aver contratto il Covid…ma state tranquilli, seguendo le indicazioni date dal ministero e dagli organi competenti e soprattutto INDOSSANDO LA MASCHERINA, ne verremo fuori (speriamo presto)

Lo Staff di direzionesicura

Le Procedure

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In una organizzazione aziendale è bene avere sempre, oltre ad uno staff che ha ben chiari i compiti e gli obblighi da assolvere, delle direttive standardizzate per ogni singola mansione svolta.

Queste direttive, che possono essere elaborate dal Datore di lavoro o dal Dirigente (coadiuvati dal Preposto della specifica mansione), danno origine alle cosiddette procedure operative.

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Quindi una procedura non è altro che una raccolta di successioni logiche e consequenziali di atti tecnico-operativi di una determinata articolazione di lavoro, che si può anche definire come “protocollo”, per lo svolgimento di una data operazione.

Lo scopo delle procedure è quello di rendere lo svolgimento di una particolare attività lavorativa il più sistematico e logico possibile, tenuto conto anche della verificabilità delle azioni svolte, in modo particolare per le attività più complesse e per quelle lavorazioni che richiedono una maggiore attenzione ai dettagli.

All’interno delle procedure, oltre a trovare descritto chi deve fare cosa, vengono anche indicati i possibili pericoli a cui si può essere esposti e le relative prescrizioni, dpi e/o dpc da utilizzare.

Inoltre, dopo la redazione della procedura, è previsto un iter di approvazione e di verifica dell’applicabilità del contenuto; una volta superati i vari step di verifica, la procedura viene approvata e “standardizzata” per quel ciclo specifico di riferimento.

immagine dal web

Gli elementi fondamentali che compongono una procedura sono:

  • Titolo;
  • Scopo e applicabilità del documento;
  • Simboli, termini e definizioni;
  • Contesto applicativo;
  • Modalità di esecuzione (dove vengono descritte anche le misure di sicurezza);
  • Allegati (a supporto della lavorazione).

Insomma, con delle buone procedure non si lascia nulla al caso.

Più i processi vengono standardizzati e più si tende ad avere le idee chiare di cosa si fa ed è provato infatti, che “addestrandosi” quotidianamente alla procedura, si abbattono notevolmente i rischi di infortunio.

Cari datori di lavoro, prestate attenzione alle procedure cercando di concepirle come ausilio e strumento indispensabile al ciclo produttivo, e non come un obbligo dettato dall’avvento del terzo millennio.

Lo Staff di direzionesicura

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Ne vale sempre la pena?

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Oggi tocchiamo un argomento molto delicato e che siamo sicuri abbia fatto perdere (almeno una volta) le staffe, la voglia e la motivazione a più di qualche soggetto che, come noi, si occupa di cercare di migliorare la Sicurezza negli ambienti di lavoro:

la celeberrima espressione “Si è sempre fatto così!”

Quello che più ci irrita non è l’espressione propria, quanto il significato di rinnegazione verso una modifica o cambiamento, che si racchiude all’interno del pensiero dell’elemento che la cita con una serenità da premio Oscar, inconsapevole dei danni che comporta quel suo atteggiamento scivoloso e non curante dell’evoluzione continua del mondo del lavoro e dei rapporti sociali.

fonte web

Da qui il titolo di questo articolo, ne vale sempre la pena? Quando ci si trova a dover combattere con la mentalità ottusa e l’ostruzionismo coatto nei confronti del cambiamento ne vale ancora la pena?

Noi personalmente “abbiamo mangiato tanto pane duro” in merito e chissà quanto ancora ne dovremo mangiare, abbiamo avuto momenti di sconforto, momenti in cui l’unica via d’uscita sembrava quella di abbandonare tutto e gettare la spugna perché come si sa, l’ignoranza voluta non si combatte con i tradizionali mezzi però, in virtù dei risultati alla lunga delle continue lotte in corso, di quelle passate e di quelle che sicuramente verranno domani possiamo dirvi a testa alta che SI’! NE VALE SEMPRE LA PENA!

Qualcosa si muove quando si insiste, per le lunghe, ma si muove.

NE VALE LA PENA resistere e continuare sulla via più tortuosa che è quella del non arrendersi ai primi ostacoli e neanche ai secondi ed ai terzi, perché le soddisfazioni di questo mestiere sono tante e molteplici; nessuno magari vi dirà mai “bravo” o “grazie” però, in sordina, quando leggete i report degli infortuni e degli incidenti ed il numero è insignificante o contenuto, quando è tappezzata l’azienda di cartellonistica e brochure informative, quando l’esercitazione a sorpresa di evacuazione produce i risultati aspettati, quando il lavoratore utilizza i D.P.I., quando il preposto è vigile, quando gli RR.LL.SS. vi danno i giusti feedback, ecc….bè….è anche (se non soprattutto) merito vostro.

Il nostro lavoro è per il 60% comunicazione ed è per questo che ci sconfortiamo quando l’interlocutore, che sia un lavoratore o il Datore di Lavoro stesso, non ci ascolta o ci ascolta prevenuto e con sufficienza.

Il nostro impegno deve essere costante nel migliorarci e nel capire il giusto canale per rendere efficiente il messaggio che vogliamo comunicare, adattando spesso il mezzo comunicativo all’interlocutore che abbiamo difronte, poiché non tutti percepiscono le informazioni allo stesso modo.

Nei momenti NO ricordatevi dell’importanza di questo mestiere e del fatto che diffondere la cultura della Sicurezza è fondamentale nella nostra società ancora troppo restia. Il nostro è un ruolo chiave, siate pazienti e le soddisfazioni arriveranno.

Concludiamo con due delle leggi di vita non scritte che a noi piacciono tantissimo:

ricordate che i cavalli buoni si vedono a lunga corsa ed anche che con la chiave giusta, si aprono tutte le porte!

Cercate la vostra chiave.

Lo Staff di direzionesicura

Il D.U.V.R.I.

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Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali è un documento che spesso viene sottovalutato e che invece riveste un ruolo chiave nell’organizzazione della sicurezza intorno ad una determinata lavorazione. Vediamo molto sinteticamente di cosa si tratta.

Frontespizio di un d.u.v.r.i.
Frontespizio di un d.u.v.r.i.

Cosa sono i rischi da interferenze

In ambito aziendale e nella disciplina della sicurezza sul lavoro i rischi derivanti da interferenze sono quei rischi che potrebbero verificarsi quando due o più realtà, che svolgono differenti prestazioni o opere, si trovano a svolgere la propria attività lavorativa nella stesso luogo di lavoro (contestualmente o meno).

L’importanza del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Chiarito cosa sono i rischi da interferenze l ’articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro committente redige il D.U.V.R.I. (e NON le imprese o lavoratori autonomi affidatari del contratto d’appalto) in quanto il D.L. committente ha la disponibilità giuridica del luogo dove si svolgerà l’appalto e di conseguenza l’obbligo di valutare i rischi presenti e redigere il documento con lo scopo di abbatterli o ridurli al minimo.

Quando non è obbligatorio il D.U.V.R.I.

I soli casi in cui il DUVRI non va prodotto, come stabilito dal comma 3 bis dell’art. 26 del D.lgs. 81/08 sono i seguenti:

1. ai servizi di natura intellettuale;

2. alle mere forniture di materiali o attrezzature;

3. ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini/giorno*, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto.

*Per uomini/giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture.

Prestate attenzione quando valutate i rischi da interferenze perché come detto e ridetto, un’attenta e accurata valutazione è la #direzionesicura per iniziare come si deve un appalto.

Lo Staff di direzionesicura

Rischio, Pericolo e Danno

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La valutazione di tutti i rischi è uno dei due obblighi non delegabili dal datore di lavoro, come sancito dall’articolo 17 del Testo Unico, allo stesso tempo “rischio” è una parola che si ripete quasi mille volte all’interno del D.Lgs. 81|08, diventando un cardine di questa materia che si basa appunto sull’obbiettivo di abbattere i rischi connessi ai processi lavorativi…quindi vediamo cos’è il rischio e cosa sono il pericolo ed il danno.

fonte immagine: internet

Il rischio

Il rischio nel nostro campo è definito come la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di un danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure la loro combinazione (art.2 lettera s, D.Lgs. 81/08)

Quindi cos’è il rischio?

E’ la probabilità che accada un certo evento capace di causare danni alle persone. Il concetto di rischio è legato all’esistenza di una fonte di pericolo e alla possibilità che si trasformi in un danno per qualcuno.

Risulta chiaro che non esiste rischio se non abbiamo pericolo…

Il pericolo

Questa volta alla lettera r del solito art.2 del T.U. troviamo che il pericolo è definito come la proprietà intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare un danno.

In soldoni, il Pericolo è la capacità non legata a fattori esterni, che una determinata situazione, un determinato luogo o un determinato strumento o oggetto ha di causare un danno alle persone.

E il danno?

Il danno è definito come una lesione fisica o un danno alla salute (UNI ENI ISO 12100) o qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi di un evento (UNI 11230).

Capire come approcciarsi alla valutazione dei rischi è fondamentale in questo campo…un’ottima valutazione è un buon inizio ed è sicuramente la #direzionesicura da seguire.

Lo Staff di direzionesicura

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