...perchè la sicurezza è cosa di tutti...

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La Percezione del Rischio

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La percezione del rischio è personale: decidiamo di affrontare o evitare la situazione di rischio in modo soggettivo. Ogni nostra attività quotidiana, è basata sulla percezione che noi abbiamo del rischio ed è il frutto di una sua conscia (o inconscia) valutazione. Il processo percettivo del rischio è poi fortemente influenzato dalle emozioni generate nel momento in cui scopriamo ed impariamo un nuovo pericolo e quale possibile danno può arrecarci.

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Ad esempio, un possibile pericolo è che il lavoratore ritenga di avere sotto controllo la situazione solo perché da molto tempo non si sono verificati incidenti.

La percezione individuale

La percezione individuale del rischio è influenzata da abitudini ed esperienze pregresse: l’individuo tende a sottovalutare i rischi connessi alle abitudini di lavoro (es. il mancato utilizzo di DPI), i rischi che si presentano quotidianamente (es. allestimento di un ponteggio) e quelli a bassa probabilità (es. crollo del ponteggio); si basa sull’esperienza personale o di altri; varia in rapporto all’accettabilità collettiva del rischio, che si modifica nel tempo, nei luoghi, nei gruppi di lavoro, nelle culture ed in rapporto ai valori personali e culturali, all’età, al sesso.

Tra i principli fattori che appunto influenzano la percezione individuale del rischio, ci sono sicuramente:

Fiducia
Rischio e Beneficio
Controllo
Libertà di scelta
Naturale o creato dall’uomo
Gravità delle conseguenze
Catastrofico o Cronico
Incertezza

Inoltre la percezione è influenzata anche dalle caratteristiche del “danno” o “evento” che deriva dal comportamento ritenuto a rischio, per esempio, il  fatto che  l’eventuale danno sia collocato in un lontano futuro, rende minore l’impatto emotivo del rischio (si pensi al fumo).

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La cultura della sicurezza e della formazione

La sicurezza va intesa come parte integrante di tutti gli aspetti. Questa comprende i processi organizzativi, le pratiche professionali, le norme scritte, le convenzioni informali, i linguaggi, i modi di pensare, di percepire e di rappresentare il rischio nell’azienda.
Chi gestisce l’azienda deve passare, dall’ottica di adempimento schematico e rituale delle leggi, ad un approccio condiviso di lavorare in sicurezza. Non favorire il benessere all’interno della struttura significa generare, a tutti i livelli, alibi che convergono verso soluzioni “comode” e non sicure.
Soprattutto la mera informazione non genera cambiamento nelle prospettive personali e l’applicazione di sanzioni disciplinari come punizione non può essere considerato il solo e unico strumento di costruzione di comportamenti sicuri. La percezione della cultura della sicurezza si ottiene soprattutto quando i dipendenti credono nella “mission” e la sicurezza viene “vissuta” giorno per giorno.
Quest’aspetto si intreccia a pieno titolo con il discorso della formazione, poiché maggiore è la percezione di attenzione generale e maggiore sarà la possibilità che i dipendenti apprendano le procedure di sicurezza.

Gli atteggiamenti individuali

La percezione del rischio è un processo cognitivo che condiziona le attività e gli atteggiamenti degli individui. I comportamenti sicuri, attuati nell’ambito del proprio lavoro, condizionano la vita quotidiana in molti dei suoi aspetti.
Eccezion fatta per alcuni meccanismi ritenuti oggettivi, la percezione del rischio è condizionata da una valutazione soggettiva del pericolo (propensione al rischio).

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Può infatti, capitare che lo stesso episodio venga percepito in maniera differente dalle persone. Nello svolgimento della propria attività lavorativa, c’è chi sovrastima il rischio a cui è esposto e chi invece tende a sottovalutarlo (illusione di sicurezza).
In generale c’è la tendenza a sottostimare il rischio di eventi con conseguenze di lieve o media gravità ma con alta probabilità di accadimento, e ad esagerare il rischio di eventi con conseguenze molto gravi ma con bassa probabilità di accadimento.
Un caso a parte risulta essere quello di chi ha avuto un’esperienza personale di infortunio, poiché episodi di questo tipo comportano un aumento della percezione del rischio e un calo della soddisfazione verso le misure di sicurezza adottate sul posto di lavoro.

Le differenze legate al tipo di lavoro

Analizzando la percezione del rischio in base a fattori come il tipo di occupazione svolta, il tipo di contratto lavorativo, l’esperienza maturata e le conoscenze possedute, il primo dato che emerge è che i lavoratori con mansioni non decisionali sarebbero più inclini agli infortuni rispetto ai lavoratori con più responsabilità e con incarichi superiori.
Anche le differenze di tipo contrattuale influenzano la percezione del rischio di ciascun lavoratore. Chi ha un contratto a tempo determinato tende ad avere una bassa considerazione dei rischi legati al proprio lavoro. I lavoratori a tempo indeterminato, invece, risultano avere una percezione del rischio maggiore e a mantenere un livello d’attenzione alto.
All’interno di questa analisi vanno considerati anche i lavoratori immigrati, che nel Paese ospitante sono spesso costretti ad accettare mansioni a più alto rischio e condizioni di lavoro più disagiate o pericolose (lavoro “a nero”, orari prolungati, straordinari). Rispetto ad altri dipendenti non ricevono un’adeguata formazione sulla sicurezza, con la conseguente mancanza di conoscenza dei rischi a cui sono esposti e una maggiore propensione agli infortuni.

Le differenze di genere

La cultura della sicurezza e la percezione del rischio sono valutate in maniera differente anche in base al sesso del lavoratore. Se vengono poste le stesse domande sulla sicurezza a lavoratori di genere differente, vedremo che le risposte non saranno le stesse. Le donne, infatti, risultano avere una maggiore sensibilità nella percezione del rischio rispetto agli uomini.

Probabilmente per il cosiddetto “istinto materno” che le contraddistingue, le donne riescono a raggiungere un maggior livello di partecipazione e coinvolgimento rispetto alle dinamiche sulla sicurezza nel posto di lavoro.

Le differenze legate all’età

In base all’età, si riscontra una maggiore incidenza di infortuni tra la popolazione lavorativa giovane, rispetto a quella più anziana. Questo fenomeno non è sempre dovuto alla disattenzione o all’impulsività, quanto invece, più frequentemente, alla poca esperienza professionale.
La scarsa propensione ad assumere comportamenti sicuri sul posto di lavoro da parte dei giovani, è dovuta a una minore presa di coscienza delle conseguenze che i determinati atteggiamenti possono avere poiché comporterebbe un cambiamento del proprio stile di vita.

I “near miss”

È evidente che gli incidenti rappresentino una miniera di informazioni vitale per la prevenzione degli infortuni.
In particolare la raccolta di dati e di informazioni sulla moltitudine di “quasi infortuni” che accadono in un’azienda, può favorire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la scelta di politiche di prevenzione più efficaci.

Ai “near miss” (i quasi infortuni), ad esempio un’attrezzatura che cade (senza colpire nessuno) in un zona di passaggio dei lavoratori, viene infatti riconosciuto il ruolo di precursori di incidenti più gravi; un’attenta investigazione di tali eventi può quindi fornire indicazioni efficaci sui possibili interventi migliorativi, tecnici e gestionali nelle aziende.

In conclusione

Quando si parla di incidenti, le cause sono principalmente due e di solito sono contemporanee:
– la causa prossima: una manovra sbagliata, una disattenzione, una scivolata, un guasto della macchina;
– la causa remota: cattiva organizzazione del lavoro, inadeguata formazione e informazione, errata valutazione del rischio, mancanza di una cultura della
sicurezza.

La tutela della salute è la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il testo unico definisce la salute come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza
di malattia o d’infermità.

La tutela della sicurezza quindi, comprende tutte le misure di prevenzione e protezione contro gli infortuni.

Lo staff di direzionesicura

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(per questo articolo si ringrazia A., uno dei nostri primi docenti)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione

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Oggi vediamo quali compiti gli sono affidati e come è composto il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Fonte : pixabay.com

L’articolo 31 del D.lgs. 81/2008 tratta il Servizio di Prevenzione e Protezione dove, nello specifico, il datore di lavoro organizza il servizio all’interno della azienda o della unità produttiva o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro.

Chi ne fa parte?

Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali contenute all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico. Nell’ipotesi  di  utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti   che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32 del D.lgs. 81/2008 che tratteremo più avanti. Se il datore di lavoro ricorre a persone o servizi esterni non è comunque esonerato dalla propria responsabilità in materia.

Quando è obbligatorio

L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

  • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230, e successive modificazioni;
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Nei summenzionati casi il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

Nei casi di aziende con più unità produttive nonché’ nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.

I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Fonte : pixabay.com

I requisiti del personale

L’articolo 32 del D.lgs.81/2008 contiene i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni i quali devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per lo svolgimento delle funzioni da parte degli addetti al servizio, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1 del D.lgs. 81/2008, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio indicato al comma 2 dell’articolo 32, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’Accordo di cui al comma 2.

I corsi di formazione di cui al comma 2 dell’articolo 32,sono organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste, ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2 dell’articolo 32 del D.lgs.81/2008, primo periodo.

Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal decreto legislativo 81/2008, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e l’aggiornamento corrispondenti erogati. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 81/2008, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’Accordo Stato-Regioni cui fa riferimento il comma 2 dell’articolo 32 D.lgs. 81/2008.

 Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

  • il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
  • il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

 In assenza del personale summenzionato, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. Comunque sia  il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Fonte : pixabay.com

E’ opportuno specificare che il Responsabile del servizio prevenzione e protezione coordina addetti ed attrezzature del servizio e dunque i vari compiti che deve svolgere, i quali sono contenuti nell’articolo 33.

I compiti

Vediamo dettagliatamente  i compiti affidati al servizio di prevenzione e protezione, dai rischi professionali il quale provvede:

  • all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2 del D.lgs.81/2008, e i sistemi di controllo di tali misure;
  • ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del D.lgs. 81/2008.

 I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

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Le Procedure

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In una organizzazione aziendale è bene avere sempre, oltre ad uno staff che ha ben chiari i compiti e gli obblighi da assolvere, delle direttive standardizzate per ogni singola mansione svolta.

Queste direttive, che possono essere elaborate dal Datore di lavoro o dal Dirigente (coadiuvati dal Preposto della specifica mansione), danno origine alle cosiddette procedure operative.

immagine dal web

Quindi una procedura non è altro che una raccolta di successioni logiche e consequenziali di atti tecnico-operativi di una determinata articolazione di lavoro, che si può anche definire come “protocollo”, per lo svolgimento di una data operazione.

Lo scopo delle procedure è quello di rendere lo svolgimento di una particolare attività lavorativa il più sistematico e logico possibile, tenuto conto anche della verificabilità delle azioni svolte, in modo particolare per le attività più complesse e per quelle lavorazioni che richiedono una maggiore attenzione ai dettagli.

All’interno delle procedure, oltre a trovare descritto chi deve fare cosa, vengono anche indicati i possibili pericoli a cui si può essere esposti e le relative prescrizioni, dpi e/o dpc da utilizzare.

Inoltre, dopo la redazione della procedura, è previsto un iter di approvazione e di verifica dell’applicabilità del contenuto; una volta superati i vari step di verifica, la procedura viene approvata e “standardizzata” per quel ciclo specifico di riferimento.

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Gli elementi fondamentali che compongono una procedura sono:

  • Titolo;
  • Scopo e applicabilità del documento;
  • Simboli, termini e definizioni;
  • Contesto applicativo;
  • Modalità di esecuzione (dove vengono descritte anche le misure di sicurezza);
  • Allegati (a supporto della lavorazione).

Insomma, con delle buone procedure non si lascia nulla al caso.

Più i processi vengono standardizzati e più si tende ad avere le idee chiare di cosa si fa ed è provato infatti, che “addestrandosi” quotidianamente alla procedura, si abbattono notevolmente i rischi di infortunio.

Cari datori di lavoro, prestate attenzione alle procedure cercando di concepirle come ausilio e strumento indispensabile al ciclo produttivo, e non come un obbligo dettato dall’avvento del terzo millennio.

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