...perchè la sicurezza è cosa di tutti...

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L’evoluzione normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in Italia

Vi siete mai chiesti da quanto tempo esiste la normativa inerente alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in Italia?

Le prime normative risalgono agli anni ’50 con i DPR 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” e DPR 303/56 “Norme generali per l’igiene sul lavoro”.

La Prevenzione era basata su direttive per:

  • per ogni pericolo una misura di prevenzione;
  • difficoltà ad adeguarsi al progresso tecnologico;
  • logica ‘oggettiva’ della sicurezza, basata solo sui requisiti tecnici di macchine, impianti, edifici;
  • scarsa valorizzazione degli aspetti organizzativi e gestionali;
  • accentramento di tutti gli obblighi di prevenzione sul datore di lavoro, senza prevedere uno staff a suo sostegno.

Si ricorda inoltre lo Statuto dei Lavoratori ( Legge 300/70) con le “norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale, dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e sul collocamento”, dove all’articolo 9 si indicava che “i lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro integrità fisica”.

Si ricorda poi della Riforma Sanitaria (Legge 833/78), dell’Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (Unità Sanitarie Locali, Attività di prevenzione, Organizzazione dei servizi di prevenzione, Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni, …) e della successiva normativa di derivazione comunitaria, ad esempio:

  • D.Lgs. 277/91: Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione a piombo, amianto, rumore;
  • D.Lgs. 626/94: Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
  • D.Lgs. 459/96: Caratteristiche di sicurezza delle macchine;
  • D.Lgs. 494/96: Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
  • D.Lgs. 230/95 e D.Lgs. 257/01: Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.
Fonte:pixabay

E’ doveroso approfondire alcune peculiarità del D.Lgs. 626/94 e delle nuove direttive CEE, che hanno introdotto:

  • Prevenzione basata su procedure (valutazione dei rischi e programmazione delle misure di tutela);
  • Valorizzazione della prevenzione soggettiva, basata sulla responsabilizzazione personale dei soggetti coinvolti (datore di lavoro, lavoratore);
  • Organizzazione del sistema di sicurezza basato su più soggetti aziendali (RSPP, RLS, Addetti alle misure di emergenza, coordinatori per la progettazione ed esecuzione lavori edili, …);
  • Gestione della sicurezza aziendale come parte integrante del sistema produttivo;
  • Riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal rapporto uomo-macchine/ambiente/sostanze pericolose.

Ma come si è arrivati alla cosiddetta “bibbia” dei Datori di lavoro e consulenti sulla sicurezza ovvero al Decreto Legislativo 81/2008 e perché ?

Incidente Thyssen Krupp di Torino Fonte Web

Sicuramente in relazione e alle attività di monitoraggio sull’applicazione del decreto 626/94 e anche dopo il gravissimo incidente alla ThyssenKrupp di Torino fra il 5 e il 6 dicembre 2007.

Il 9 aprile del 2008 in attuazione dell’articolo 1 della legge del 3 agosto 2007 è stato pubblicato il il cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza.

Il testo unico ha accorpato tutte le normative precedenti in termini di sicurezza sul lavoro e indica ciò che è necessario fare per essere in regola dal punto di vista della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute fisica e mentale negli ambienti di lavoro.

Il testo contiene anche le indicazioni riguardo alla valutazione dei rischi sanitari, il primo soccorso e antincendio e si rivolge ai datori di lavoro e lavoratori, concentrandosi su responsabilità, prassi e comportamenti da adottare.

Il testo riguarda tutte le aziende in cui sia presente almeno un lavoratore dipendente o un soggetto equiparato, quindi tutte le imprese con lavoratori subordinati, le società senza dipendenti ma con un socio che lavora in azienda e le imprese familiari.

Il Testo Unico sulla Sicurezza fa riferimento anche ad altre norme, come l’articolo 2050 del codice civile, che parla della responsabilità per l’esercizio delle attività pericolose, o dell’articolo 2087, che impone all’imprenditore di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Il Decreto legislativo n. 81 è formato da 13 Titoli

Fonte: D.lgs. 81/2008

Il decreto legislativo 81/08 prevede diversi adempimenti obbligatori, come redigere il documento di valutazione dei rischi, formare e nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendali, formare i lavoratori al primo soccorso e prevenzione incendi e designare un medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria.

Molte novità introdotte con il decreto legislativo 81/2008 riguardano il campo di applicazione e le tipologie di lavoratore:

  • “Lavoratore subordinato con o senza retribuzione;
  • Soggetto che svolge un’attività nell’ambito dell’organizzazione del DdL;
  • Socio lavoratore di società o cooperative anche di fatto che presti la propria opera per conto dell’ente stesso;
  • Associato in partecipazione il cui apporto consiste in prestazioni d’opera nell’ambito della organizzazione stessa;
  • Beneficiario di tirocini formativi e di orientamento professionale o di alternanza studio-lavoro;
  • Studente di ogni ordine e grado o il partecipante a corsi di formazione ove si faccia uso di laboratori, agenti chimici, fisici o biologici e attrezzature in genere compreso i VDT;
  • Volontari delle varie associazioni compresi quelli dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile;
  • Lavoratori socialmente utili;
  • Lavoratori autonomi (si applicano solo gli art. 21 e 26);
  • Componenti dell’impresa familiare (si applica l’articolo 21)”.

Altre novità riguardano il regolamento per le attribuzioni dei poteri, dei doveri e delle responsabilità all’interno di strutture complesse, con la specifica descrizione delle figure della sicurezza e la possibilità del datore di attuare la “delega di funzioni”.

La normativa è in costante aggiornamento e per fortuna è molto dinamica. Può risultare difficile stare al passo con le novità ma questo fa parte del nostro lavoro. Non bisogna mai dare nulla per scontato ed è necessario aggiornarsi in continuazione, in primis per poter essere in linea con il mondo del lavoro che, per fortuna, si evolve anche in termini di sicurezza ed in secondo luogo, perché aggiornarsi è un obbligo se si vuole operare in questo ambito.

Ne vale sempre la pena?

Articolo in evidenza

Oggi tocchiamo un argomento molto delicato e che siamo sicuri abbia fatto perdere (almeno una volta) le staffe, la voglia e la motivazione a più di qualche soggetto che, come noi, si occupa di cercare di migliorare la Sicurezza negli ambienti di lavoro:

la celeberrima espressione “Si è sempre fatto così!”

Quello che più ci irrita non è l’espressione propria, quanto il significato di rinnegazione verso una modifica o cambiamento, che si racchiude all’interno del pensiero dell’elemento che la cita con una serenità da premio Oscar, inconsapevole dei danni che comporta quel suo atteggiamento scivoloso e non curante dell’evoluzione continua del mondo del lavoro e dei rapporti sociali.

fonte web

Da qui il titolo di questo articolo, ne vale sempre la pena? Quando ci si trova a dover combattere con la mentalità ottusa e l’ostruzionismo coatto nei confronti del cambiamento ne vale ancora la pena?

Noi personalmente “abbiamo mangiato tanto pane duro” in merito e chissà quanto ancora ne dovremo mangiare, abbiamo avuto momenti di sconforto, momenti in cui l’unica via d’uscita sembrava quella di abbandonare tutto e gettare la spugna perché come si sa, l’ignoranza voluta non si combatte con i tradizionali mezzi però, in virtù dei risultati alla lunga delle continue lotte in corso, di quelle passate e di quelle che sicuramente verranno domani possiamo dirvi a testa alta che SI’! NE VALE SEMPRE LA PENA!

Qualcosa si muove quando si insiste, per le lunghe, ma si muove.

NE VALE LA PENA resistere e continuare sulla via più tortuosa che è quella del non arrendersi ai primi ostacoli e neanche ai secondi ed ai terzi, perché le soddisfazioni di questo mestiere sono tante e molteplici; nessuno magari vi dirà mai “bravo” o “grazie” però, in sordina, quando leggete i report degli infortuni e degli incidenti ed il numero è insignificante o contenuto, quando è tappezzata l’azienda di cartellonistica e brochure informative, quando l’esercitazione a sorpresa di evacuazione produce i risultati aspettati, quando il lavoratore utilizza i D.P.I., quando il preposto è vigile, quando gli RR.LL.SS. vi danno i giusti feedback, ecc….bè….è anche (se non soprattutto) merito vostro.

Il nostro lavoro è per il 60% comunicazione ed è per questo che ci sconfortiamo quando l’interlocutore, che sia un lavoratore o il Datore di Lavoro stesso, non ci ascolta o ci ascolta prevenuto e con sufficienza.

Il nostro impegno deve essere costante nel migliorarci e nel capire il giusto canale per rendere efficiente il messaggio che vogliamo comunicare, adattando spesso il mezzo comunicativo all’interlocutore che abbiamo difronte, poiché non tutti percepiscono le informazioni allo stesso modo.

Nei momenti NO ricordatevi dell’importanza di questo mestiere e del fatto che diffondere la cultura della Sicurezza è fondamentale nella nostra società ancora troppo restia. Il nostro è un ruolo chiave, siate pazienti e le soddisfazioni arriveranno.

Concludiamo con due delle leggi di vita non scritte che a noi piacciono tantissimo:

ricordate che i cavalli buoni si vedono a lunga corsa ed anche che con la chiave giusta, si aprono tutte le porte!

Cercate la vostra chiave.

Lo Staff di direzionesicura

Il D.U.V.R.I.

Articolo in evidenza

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali è un documento che spesso viene sottovalutato e che invece riveste un ruolo chiave nell’organizzazione della sicurezza intorno ad una determinata lavorazione. Vediamo molto sinteticamente di cosa si tratta.

Frontespizio di un d.u.v.r.i.
Frontespizio di un d.u.v.r.i.

Cosa sono i rischi da interferenze

In ambito aziendale e nella disciplina della sicurezza sul lavoro i rischi derivanti da interferenze sono quei rischi che potrebbero verificarsi quando due o più realtà, che svolgono differenti prestazioni o opere, si trovano a svolgere la propria attività lavorativa nella stesso luogo di lavoro (contestualmente o meno).

L’importanza del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Chiarito cosa sono i rischi da interferenze l ’articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro committente redige il D.U.V.R.I. (e NON le imprese o lavoratori autonomi affidatari del contratto d’appalto) in quanto il D.L. committente ha la disponibilità giuridica del luogo dove si svolgerà l’appalto e di conseguenza l’obbligo di valutare i rischi presenti e redigere il documento con lo scopo di abbatterli o ridurli al minimo.

Quando non è obbligatorio il D.U.V.R.I.

I soli casi in cui il DUVRI non va prodotto, come stabilito dal comma 3 bis dell’art. 26 del D.lgs. 81/08 sono i seguenti:

1. ai servizi di natura intellettuale;

2. alle mere forniture di materiali o attrezzature;

3. ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini/giorno*, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto.

*Per uomini/giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture.

Prestate attenzione quando valutate i rischi da interferenze perché come detto e ridetto, un’attenta e accurata valutazione è la #direzionesicura per iniziare come si deve un appalto.

Lo Staff di direzionesicura

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